BANDI DI GARA

PROFILO DEL COMMITTENTE
Stazione Appaltante:
Prealpi Servizi S.r.l.
Sede legale e uffici: via Peschiera, 20 - 21100 - Varese VA
C.F. e P.IVA: 02945490122
Tel. 0332-274.911 - Fax 0332-274.935
e-mail:
info@prealpiservizi.it

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEL FANGO (CER 19 08 05) PRODOTTO PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DA PREALPI SERVIZI SRL E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI. APPALTO SUDDIVISO IN 4 LOTTI FUNZIONALI.
LOTTO 1 CIG 7240931D47 - LOTTO 2 CIG 7240934FC0 - LOTTO 3 CIG 724094158A - LOTTO 4 CIG 7240949C22


Quesito n. 1:
“Il requisito di cui al punto 7.3, sub d) del Disciplinare di Gara: “Possesso di autorizzazioni per le attività di recupero e/o smaltimento finale di fanghi (codice CER 19 08 05) …..”, può essere soddisfatto dall’Operatore Economico tramite il possesso della disponibilità, comprovata da apposita convenzione commerciale e relativa attestazione, di un impianto in possesso di autorizzazione per le attività di recupero e/o smaltimento finale di fanghi (codice CER 190805) con capacità complessiva minima come richiesta per singolo lotto - appurata da adeguata Autorizzazione -, il cui titolare rilasci altresì la dichiarazione di avere, in relazione al periodo contrattuale, la capacità complessiva residua minima da riservare al presente appalto per le quantità richieste dalla Stazione Appaltante per ogni singolo lotto? ed in caso di risposta affermativa al predetto quesito, l’Operatore Economico è esonerato dal barrare la casella sub c), lett. d) della Dichiarazione Unificata – Modello B – della documentazione amministrativa di gara poiché riservata espressamente agli “operatori che effettuano la prestazione recupero e/o smaltimento”?
Risposta n. 1:
Il possesso di autorizzazione per le attività di recupero e/o smaltimento finale di fanghi presuppone la titolarità della stessa e quindi del relativo impianto di smaltimento e/o recupero; il requisito è altresì soddisfatto nel caso in cui il concorrente non sia il titolare dell’autorizzazione ma il gestore dell’impianto e ne abbia quindi la piena disponibilità.


Quesito n. 2:
“In merito alla dichiarazine sostitutiva ex art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del D. Lgs. 50/2016 resa da tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo e da inserire nella documentazione amministrativa di gara tramite compilazione del “Modello C”, l’Amministratore Unico nonché Legale Rappresentate dell’Operatore Economico può rendere unica dichiarazione di siffatto genere nella quale, assumendosene piena responsabilità ai sensi del DPR 445/2000, attesti l’insussistenza in capo a tutti i soggetti societari delle cause di esclusione previste dal succitato articolo 80, commi 1, 2 e 5 del Codice degli Appalti?”
Risposta n. 2:
Posto che in ambito del d.lgs. n. 50 del 2016 e smi sono operanti, tra gli altri, i principi di tassatività delle cause di esclusione, di divieto di aggravio del procedimento di evidenza pubblica e di massima partecipazione alle gare di appalto, si ritiene, come peraltro ribadito dalla sentenza T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Terza), n. 00234/2017del 02/02/2017 e, per consolidata giurisprudenza sotto la vigenza del d.lgs. n. 163/2006 (v. da ultimo T.A.R. Calabria - Catanzaro Sez. I, Sent., 21/07/2016, n. 1575 che richiama T.A.R. Lazio - Roma, sez. III quater, n. 6682/2012 e Cons. St., n. 1894 del 2013) che […] nelle gare d'appalto l'obbligo di dichiarare l'assenza dei "pregiudizi penali" è da considerarsi assolto dal legale rappresentante dell'impresa anche riguardo ai terzi[…].


Quesito n. 3:
“Con riferimento alla gara d'appalto in oggetto ed in particolare per quanto riguarda il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto 7.2.c) del disciplinare di gara, si chiede se il fatturato specifico minimo annuo di € 1.000.000,00 debba riferirsi al triennio 2014-2015-2016 nel suo complesso o ad ogni singolo anno del triennio; inoltre si chiede se per oggetto dell'appalto si deve intendere “servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento del fango 190805” o si deve intendere solo la prestazione principale e, cioè, “recupero e/o smaltimento dei fanghi”.
Risposta n. 3:
Il punto 7.2, lettera c), del Disciplinare complementare al Bando di gara recita “Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto in relazione ai fanghi CER 19 08 05, riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi al triennio antecedente la pubblicazione del presente Bando non inferiore all’importo posto a base di gara per il lotto a cui si partecipa o ad € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) nel caso di partecipazione a più lotti”.
Il settore di attività è quello del “servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento del fango (CER 190805)” quindi non si intende unicamente la prestazione principale che, peraltro, dovrà essere prevalente.